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LO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA
(Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)
 

Dalla Costituzione Italiana


Titolo I - Costituzione della Regione

  • Art. 1
    La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

  • Art. 2
    La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.

Titolo II - Funzioni della Regione

  • Art. 3
    In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
    a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
    b) ordinamento degli Enti Locali e delle relative circoscrizioni ;
    c) polizia locale urbana e rurale;
    d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
    e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
    f) edilizia ed urbanistica;
    g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
    h) acque minerali e termali;
    i) caccia e pesca;
    l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
    m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
    n) usi civici;
    o) artigianato;
    p) turismo, industria alberghiera;
    q) biblioteche e musei di Enti locali.

  • Art. 4
    Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
    a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
    b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle case rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
    c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
    d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
    e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
    f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
    g) assunzione di pubblici servizi;
    h) assistenza e beneficenza pubblica;
    i) igiene e sanità pubblica;
    l) disciplina annonaria;
    m) pubblici spettacoli.

  • Art. 5
    Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
    a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
    b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
    c) antichità e belle arti
    d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

  • Art. 6
    La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4, salvo quelle attribuite agli Enti locali delle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

Titolo III - Finanze, demanio e patrimonio

  • Art. 7
    La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

  • Art. 8
    Le entrate della regione sono così costituite:
    a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
    b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
    c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
    d) dai sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale spettano per intero allo Stato;
    e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siamo gravati, percetta nel territorio della regione;
    f) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
    g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni , da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della regione;
    h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
    i) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
    l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
    m) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

  • Art. 9
    La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
    La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
    A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
    Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

  • Art. 10
    La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.

  • Art. 11
    La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

  • Art. 12
    Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
    Saranno istituiti nella Regione punti franchi.

  • Art. 13
    Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.

  • Art. 14
    La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
    I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
    I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Titolo IV - Organi della Regione

  • Art. 15
    Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

  • Art. 16
    Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

  • Art. 17
    E' elettore e eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
    L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
    I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

  • Art. 18
    Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.
    Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
    Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la datat stabilita per la votazione.

    Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica.

  • Art. 19
    Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

  • Art. 20
    Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.

  • Art. 21
    Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

  • Art. 22
    Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
    Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  • Art. 23
    I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.

  • Art. 24
    I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.

  • Art. 25
    I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

  • Art. 26
    I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.

  • Art. 27
    Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.

  • Art. 28
    L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.

  • Art. 29
    L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.

  • Art. 30
    Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.

  • Art. 31
    Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio ed il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
    L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.

  • Art. 32
    Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
    Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
    La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
    Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

  • Art. 33
    Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
    Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto d'interessi davanti alle Camere.
    Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
    Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

  • Art. 34
    Il Presidente della giunta regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.

  • Art. 35
    Il Presidente della Giunta regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.

  • Art. 36
    Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.
    L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza relativa.

  • Art. 37
    I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.
    La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.

  • Art. 38
    I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.

  • Art. 39
    L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.

  • Art. 40
    I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

  • Art. 41
    Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del suo Presidente.
    Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.

  • Art. 42
    Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.

Titolo V - Enti locali

  • Art. 43
    Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali. (Con legge 16.7.74 n. 306 è stata istituita anche la provincia di Oristano.)
    Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle provincie interessate espressa con referendum.

  • Art. 44
    La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.

  • Art. 45
    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

  • Art. 46
    Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.

Titolo VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione

  • Art. 47
    Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
    Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

  • Art. 48
    Un Rappresentante del Governo sovrintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

  • Art. 49
    Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni d tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta regionale, che a tale scopo potrà richiedere l'impiego delle forze armate.

  • Art. 50
    Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
    Pur altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di funzionare.
    Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
    Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che prevede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Esso indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
    Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.

  • Art. 51
    Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
    La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra a norma dell'art. 77 della Costituzione.

  • Art. 52
    La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
    La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.

  • Art. 53
    La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.

Titolo VII - Revisione dello Statuto

  • Art. 54
    L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
    I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
    Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale si contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
    Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita le Regione.
    Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art.. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

  • Art. 55
    Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta regionale Sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
    La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei Deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
    Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

  • Art. 56
    Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
    Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.

  • Art. 57
    Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.

  • Art. 58
    La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

NOTA

Il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea Costituente con la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 58 del 9 marzo 1948, è stato in seguito modificato in diversi punti. Ricordiamo rapidamente che:

- la competenza della Regione in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui alla lettera e) dell'articolo 4 è stata annullata dalla legge nazionale 6 dicembre 1962 n. 1643, che ha nazionalizzato l'energia elettrica e istituito l'ENEL;

- alcuni dei tributi di cui all'articolo 8 sono stati soppressi. In compenso sono state assegnate alle Regioni a Statuto speciale altre entrate. Gli ultimi due commi dello stesso articolo, riportati nel testo da noi pubblicato, sono stati introdotti dalla legge nazionale 5 gennaio 1953 n. 21;

- con legge nazionale 2 aprile n. 483 l'esenzione doganale di cui al terzo comma dell'articolo 12 è stata prorogata al 31 dicembre 1980;

- mentre in un primo tempo la durata di ciascuna legislatura era stabilita in quattro anni, dal 1969 è stata stabilita in cinque anni, ed è) pertanto pari a quella del Parlamento. Con legge costituzionale 23 febbraio 1972 n. 1 il testo del secondo e terzo comma dell'articolo 18 dello Statuto è stato così modificato;

- «Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.

«Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica»;

- l'articolo 43 è da considerarsi modificato a seguito dell'approvazione della legge nazionale 16 luglio 1974 n. 306, con la quale è stata istituita la provincia di Oristano.

DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

  • 5 - La Repubblica una e indivisibile riconosce le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principii ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

  • 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

  • 114. - La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

  • 115. - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

  • 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

  • 117. - La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
    - Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
    - Circoscrizioni comunali;
    - Polizia locale urbana e rurale;
    - Fiere e mercati;
    - Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
    - Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
    - Musei e biblioteche di enti locali;
    - Urbanistica;
    - Turismo ed industria alberghiera;
    - Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
    - Navigazione e porti lacuali;
    - Acque minerali e termali;
    - Cave e torbiere;
    - Caccia;
    - Pesca nelle acque interne;
    - Agricoltura e foreste;
    - Artigianato.
    - Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

  • 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
    Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.
    La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

  • 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
    Alle Regioni sono attribuiti proprie quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
    Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
    La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
    Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
    Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

  • 121. - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
    Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli della Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
    La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Strato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

  • 122. - Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
    Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
    I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

  • 123. - Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
    Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei sui componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

  • 124. - Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

  • 125. - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame dalla deliberazione da parte del Consiglio regionale.
    Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

  • 126. - Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
    Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare la maggioranza, non sia in grado di funzionare.
    Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
    Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
    Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

  • 127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
    La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
    Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.
    Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbi, la Corte decide di chi sia la competenza.

  • 128. - Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

  • 129. - Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
    Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

  • 130. - Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.
    In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

  • 131. - Sono costituite le seguenti Regioni:
    - Piemonte;
    - Valle d'Aosta;
    - Lombardia;
    - Trentino-Alto Adige;
    - Veneto;
    - Friuli-Venezia Giulia;
    - Liguria;
    - Emilia Romagna;
    - Toscana;
    - Umbria;
    - Marche;
    - Lazio;
    - Abruzzi;
    - Molise;
    - Campania;
    - Puglia;
    - Basilicata;
    - Calabria;
    - Sicilia;
    - Sardegna.

  • 132. - Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

  • 133. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziati dei Comuni, sentita la stessa Regione.
    La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Torra in segus