Dalla
Costituzione Italiana
Titolo
I - Costituzione della Regione
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Art. 1
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione
autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica
della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei
principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Titolo
II - Funzioni della Regione
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Art. 3
In armonia con la Costituzione e i principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli
obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle
norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti
materie:
a) ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del
personale;
b) ordinamento degli Enti Locali e delle relative
circoscrizioni ;
c) polizia locale urbana e rurale;
d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e
opere di miglioramento agrario e fondiario;
e) lavori pubblici di esclusivo interesse della
Regione;
f) edilizia ed urbanistica;
g) trasporti su linee automobilistiche e
tramviarie;
h) acque minerali e termali;
i) caccia e pesca;
l) esercizio dei diritti demaniali della Regione
sulle acque pubbliche;
m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali
della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
n) usi civici;
o) artigianato;
p) turismo, industria alberghiera;
q) biblioteche e musei di Enti locali.
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Art. 4
Nei limiti del precedente articolo e dei principi
stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme
legislative sulle seguenti materie:
a) industria, commercio ed esercizio industriale
delle miniere, cave e saline;
b) istituzione ed ordinamento degli enti di
credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle case
rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di
credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
c) opere di grande e media bonifica e di
trasformazione fondiaria;
d) espropriazione per pubblica utilità non
riguardante opere a carico dello Stato;
e) produzione e distribuzione dell'energia
elettrica;
f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i
porti e gli scali della Regione;
g) assunzione di pubblici servizi;
h) assistenza e beneficenza pubblica;
i) igiene e sanità pubblica;
l) disciplina annonaria;
m) pubblici spettacoli.
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Art. 5
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli,
la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze
le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di
integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento
degli studi;
b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
c) antichità e belle arti
d) nelle altre materie previste da leggi dello
Stato.
Titolo
III - Finanze, demanio e patrimonio
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Art. 7
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella
dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà
nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
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Art. 8
Le entrate della regione sono così costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone
giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul
bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica
e delle tasse sulle concessioni governative percette nel
territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle
successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai sette decimi del gettito delle ritenute
alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate da imprese
industriali e commerciali che hanno sede centrale nella regione
sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera
nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel
territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese
industriali e commerciali che hanno sede centrale fuori dal detto
territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la
loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del
territorio regionale; le ritenute alla fonte operate da imprese
industriali e commerciali con sede centrale nella regione sugli
emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in
stabilimenti ed impianti situati fuori dal territorio regionale
spettano per intero allo Stato;
e) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione
su tutti i prodotti che ne siamo gravati, percetta nel territorio
della regione;
f) dai nove decimi della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli
dei tabacchi consumati nella regione;
g) da una quota dell'imposta sul valore aggiunto
riscossa nel territorio della regione, compresa quella relativa
alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi
dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni , da
determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d'intesa
fra lo Stato e la regione, in relazione alle spese necessarie ad
adempiere le funzioni normali della regione;
h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
i) da imposte e tasse sul turismo e da altri
tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge
in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e
dal proprio demanio;
m) da contributi straordinari dello Stato per
particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione
fondiaria;
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Art. 9
La Regione può affidare agli organi dello Stato
l'accertamento e la riscossione dei propri tributi.
La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui
redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine
per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella
regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione
di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla.
Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a
riferire alla giunta regionale sui provvedimenti adottati in base
alle indicazioni dalla stessa ricevute.
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Art. 10
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'Isola, può disporre, nei limiti della propria competenza
tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
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Art. 11
La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da
essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in
opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore
alle entrate ordinarie.
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Art. 12
Il regime doganale della Regione è di esclusiva
competenza dello Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
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Art. 13
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano
organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
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Art. 14
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei
beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare
e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a
monopoli fiscali restano allo Stato, finché duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà
di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
Titolo
IV - Organi della Regione
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Art. 16
Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri
eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con
sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge
regionale.
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Art. 19
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il
Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni in conformità
al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei
suoi componenti.
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Art. 23
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi
all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere
fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma
della Sardegna.
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Art. 30
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato
da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per
articolo, con votazione finale.
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Art. 32
Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è
sottoposto al referendum popolare su deliberazione della
Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri o da diecimila elettori.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un
terzo degli elettori.
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si
calcola in base ai voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
approvazione di bilanci.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite
con legge regionale.
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Art. 33
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è
comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni
dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al
Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della
Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti è promulgata se, entro quindici
giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non
promuove la questione di legittimità davanti alla Corte
costituzionale o quella di merito per contrasto d'interessi
davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e
l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non
sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il governo non
consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale ed
entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione salvo
che esse stabiliscano un termine diverso.
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Art. 36
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal
Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo la nomina
del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta
e, dopo il secondo scrutinio a maggioranza relativa.
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Art. 37
I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli
rami dell'amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su
proposta del Presidente della Giunta.
La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il
voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della
Giunta.
Titolo
V - Enti locali
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Art. 43
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano
l'attuale struttura di enti territoriali. (Con legge 16.7.74
n. 306 è stata istituita anche la provincia di Oristano.)
Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e
le funzioni delle provincie, in conformità alla volontà delle
popolazioni di ciascuna delle provincie interessate espressa con referendum.
Titolo
VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione
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Art. 47
Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si
trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
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Art. 49
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le
funzioni d tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate,
nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente
della Giunta regionale, che a tale scopo potrà richiedere
l'impiego delle forze armate.
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Art. 50
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia
atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto o gravi
violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal
Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della
Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi
atti o violazioni.
Pur altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o
quando, per dimissioni o altra causa, non sia in grado di
funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che prevede
all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli
atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Consiglio. Esso indice le elezioni, che debbono aver luogo entro
tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti
giorni dalle elezioni.
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Art. 51
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e
proposte di legge su materie che interessano la Regione.
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una
legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o
finanziaria risulti manifestamente dannosa all'Isola, può
chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale,
constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove
occorra a norma dell'art. 77 della Costituzione.
Titolo
VII - Revisione dello Statuto
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Art. 54
L'iniziativa di modificazione del presente Statuto può
essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila
elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della
Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro
un mese.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima
deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio
regionale si contrario, il Presidente della Giunta regionale può
indire un referendum consultivo prima del compimento del
termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere
modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del
Governo o della Regione, in ogni caso sentita le Regione.
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art.. 123
della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con
le forme prevedute nello stesso articolo.
Titolo
VIII - Norme transitorie e finali
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Art. 55
Le funzioni dell'Alto Commissariato e della Consulta
regionale Sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio
regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro
dieci mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità
all'art. 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della
Camera dei Deputati, secondo le norme che saranno stabilite con
decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta
regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza
delle attuali province.
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Art. 56
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la
Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato
alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del
Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
NOTA
Il testo dello Statuto,
approvato dall'Assemblea Costituente con la legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 3, e pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 58
del 9 marzo 1948, è stato in seguito modificato in diversi punti.
Ricordiamo rapidamente che:
- la competenza della
Regione in materia di produzione e distribuzione dell'energia
elettrica di cui alla lettera e) dell'articolo 4 è stata annullata
dalla legge nazionale 6 dicembre 1962 n. 1643, che ha nazionalizzato
l'energia elettrica e istituito l'ENEL;
- alcuni dei tributi di
cui all'articolo 8 sono stati soppressi. In compenso sono state
assegnate alle Regioni a Statuto speciale altre entrate. Gli ultimi
due commi dello stesso articolo, riportati nel testo da noi
pubblicato, sono stati introdotti dalla legge nazionale 5 gennaio
1953 n. 21;
- con legge nazionale 2
aprile n. 483 l'esenzione doganale di cui al terzo comma
dell'articolo 12 è stata prorogata al 31 dicembre 1980;
- mentre in un primo
tempo la durata di ciascuna legislatura era stabilita in quattro
anni, dal 1969 è stata stabilita in cinque anni, ed è) pertanto
pari a quella del Parlamento. Con legge costituzionale 23 febbraio
1972 n. 1 il testo del secondo e terzo comma dell'articolo 18 dello
Statuto è stato così modificato;
- «Le elezioni del
nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale
non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della
scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
«Il nuovo Consiglio si
riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su
convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica»;
- l'articolo 43 è da
considerarsi modificato a seguito dell'approvazione della legge
nazionale 16 luglio 1974 n. 306, con la quale è stata istituita la
provincia di Oristano.
DALLA
COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Principi fondamentali
Titolo V
Le Regioni, le
Province, i Comuni
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116.
- Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali
adottati con leggi costituzionali.
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117.
- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- Musei e biblioteche di enti locali;
- Urbanistica;
- Turismo ed industria alberghiera;
- Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- Navigazione e porti lacuali;
- Acque minerali e termali;
- Cave e torbiere;
- Caccia;
- Pesca nelle acque interne;
- Agricoltura e foreste;
- Artigianato.
- Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della
Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione.
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118.
- Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi
della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o
valendosi dei loro uffici.
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119.
- Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti proprie quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad
adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per
valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge
a singole Regioni contributi speciali.
La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o
transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in
qualunque parte del territorio nazionale la loro professione,
impiego o lavoro.
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121.
- Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e
il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e
regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni
conferitegli della Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte
di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le
leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Strato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo centrale.
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122.
- Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con
legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro
Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
regionale tra i suoi componenti.
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123.
- Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto
regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su
leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei sui componenti, ed è approvato con legge della
Repubblica.
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125.
- Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello
Stato nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La legge può in determinati casi ammettere il controllo di
merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
riesame dalla deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal
capoluogo della Regione.
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126.
- Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti
contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non
corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il
Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di
formare la maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori
costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre
cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le
elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione
di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da
sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.
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127.
- Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al
Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del
Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua
pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio
regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di
altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine
fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può,
nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione
di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di
dubbi, la Corte decide di chi sia la competenza.
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130.
- Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge
della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e
degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il
controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti
deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
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132.
- Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad
un'altra.
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133.
- Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con
legge della Repubblica, su iniziati dei Comuni, sentita la stessa
Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.

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