Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é
l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e
culturale della lingua italiana, promuove altresí la
valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla
presente legge.
Art. 2.
1. In attuazione dell'articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti
dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela
la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il
francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l'occitano e il sardo.
Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito
territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni
di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla
presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti
i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per
cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e
residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei
consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di
cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista
comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di
cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci
fa vorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita
consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le
modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti
comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si
trovano distribuite su territori provinciali o regionali
diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e
di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di
riconoscere.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui
all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto
all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della
minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle
scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é
previsto l'uso anche della lingua della minoranza come
strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo
grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma
1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia
organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario
curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel
rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare
l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano,
anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le
modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della
lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali,
stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i
criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego
di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai
sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono
realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli
adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21,
comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio
delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti
ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di
formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle
medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche
possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma
12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate
dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle
risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili
con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal
medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella
ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5
dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto
delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla
istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per
i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione,
con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione
delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e
realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio
delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti
ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli
articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei
progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta
giorni.
Art. 6.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni
interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari
stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi
compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle
lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la
ricerca scientifica e le attività culturali e formative a
sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i
membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura
collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività
degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai
consiglieri delle comunità montane, delle province e delle
regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é
riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione
interessata.
3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di
cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua
ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata
traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti
nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e
le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il
consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del
bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse
disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua
ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni
e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali,
fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo
redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é
consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche,
l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.
Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze
armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al
comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche
attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza
di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del
pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per
la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione
finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999.
Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa,
sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito
l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura
penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in
aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono
deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e
agli usi locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una
minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e
3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i
cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia
stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo
nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla
base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in
forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche
per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni
o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome
o il cognome che si intende assumere ed é presentata al
sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale
provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di
un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora
ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto
di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della
stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico
decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo
provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla
comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia,
che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il
procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro
novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati
provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono
rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni
competenti.
Art. 12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di
servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle
minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresí stipulare apposite
convenzioni con la società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o
programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle
programmazioni radiofoniche e televisive regionali della
medesima società concessionaria; per le stesse finalità le
regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti
locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del
sistema delle comunicazioni di massa é di competenza
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di
indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle
materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione
ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le
disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano
condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i
gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni
ricompresi nelle suddette province possono determinare, in
base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli
organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a
carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a
tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate
nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia
delle minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli
5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali
per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente
legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite
massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere
dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni
di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla
previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1
tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2
avviene sulla base di una appropriata rendicontazione,
presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la
congruità della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni e le province possono
provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio,
alla creazione di appositi istituti per la tutela delle
tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni
considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la
costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali
locali già esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione
della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni
interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale
l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste
dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione
dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela
esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui
al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui
ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle
forme che saranno di caso in caso previsti in apposite
convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli
Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui
all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini
delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato
l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune
intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni
favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul
loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la
cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione
transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei
programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione
in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti
dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a
decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.