Promozione e
valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna
assume l' identità culturale del popolo sardo come bene
primario da valorizzare e promuovere e individua nella sua
evoluzione e nella sua crescita il presupposto fondamentale di
ogni intervento volto ad attivare il progresso personale e
sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione
interna, l' edificazione di un' Europa fondata sulla diversità
nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e
valorizza la libera e multiforme espressione delle identità ,
dei bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in
Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello Statuto
speciale.
Art. 2
Oggetto
l. Ai sensi della presente legge la
Regione assume come beni fondamentali da valorizzare la lingua
sarda - riconoscendole pari dignità rispetto alla lingua
italiana - la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la
produzione letteraria scritta e orale, l' espressione artistica
e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio
culturale del popolo sardo nella sua specificità e originalità
, nei suoi aspetti materiali e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno
parte integrante della sua azione politica e lo conforma ai
principi della pari dignità e del pluralismo linguistico
sanciti dalla Costituzione e a quelli che sono alla base degli
atti internazionali in materia,e in particolare nella Carta
europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre
1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle
minoranze nazionali del 1 febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la
cultura della Sardegna, la lingua sarda e la valorizzazione
delle sue articolazioni e persistenze, come caratterie strumenti
necessari per l' esercizio delle proprie competenze statutarie
in materia di beni culturali - quali musei, biblioteche,
antichità e belle arti - di pubblici spettacoli, ordinamento
degli studi, architettura e urbanistica, nonchè di tutte le
altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena
realizzazione dell' autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla
cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al
territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di
Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto
sassarese e a quello gallurese.
Art. 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità
e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione
Autonoma della Sardegna predispone e realizza, anche in raccordo
conle istituzioni pubbliche ed eventualmente con soggetti
privati, le adeguate strumentazioni conoscitive ed operative e
garantisce ai cittadini singoli, o comunque organizzati nelle
forme di legge, i mezzi e le condizioni reali per l'
esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le
istanze, le finalità e i programmi - la più ampia
partecipazione degli enti locali, delle forze sociali, della
scuola, degli organismi culturali pubblici e privati, alla
programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi
di intervento annuali e pluriennali relativi ad attività e
iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la
fruizione - in particolare attraverso la catalogazione e la
conservazione- del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i
servizi idonei al raggiungimento delle finalità della
presente legge ed assicura, alla rete da essi formata,
efficienza, economicità e tempestività ;
e) programma gli obiettivi generali
da conseguire e le connesse innovazioni tecniche, utilizzando
a tal fine anche gli strumenti previsti dalla vigente
legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del
patrimonio culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna,
in conformità alle norme fondamentali di riforma della pubblica
amministrazione, sancite dalla legislazione statale, fatti salvi
i principi statutari, emana apposite leggi di settore dirette a
costituire, anche con riferimento alle esigenze di riequilibrio
territoriale, una rete di servizi di ricognizione,
catalogazione, conservazione, tutela e fruizione del patrimonio
culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in
particolare, prevedere e disciplinare i seguenti sistemi ed
organismi, anche in ordine alle modalità di selezione del
personale agli stessi preposto:
a) il sistema bibliotecario e
documentario della Sardegna, costituito:
1) dall' insieme delle
biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione,
pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi
connaturati, garantiscano la raccolta organica della
produzione editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua
conservazione, valorizzazione e fruizione, anche con l'
ausilio delle nuove tecnologie;
2) dalla raccolta, catalogazione e
archiviazione, in fotografia, diapositive o microfilm, della
documentazione storica relativa alla Sardegna, custodita
negli archivi sardi, delle altre regioni italiane e dei
Paesi esteri, in particolare dell' area mediterranea;
3) dalla raccolta catalogazione e
conservazione della documentazione audiovisiva e diquanto
prodotto con linguaggi mass - mediali sulla Sardegna;
4) dalla libreria della Regione
Autonoma dellaSardegna, che cura la diffusione,
tramitevendita, delle iniziative editoriali promosse
dall'Amministrazione regionale, concernenti l' attività
legislativa ed amministrativa della Regione ed i relativi
atti di programmazione, nonchè le problematiche di generale
interesse per la Sardegna, comprese quelle formanti oggetto
della presente legge;
b) il sistema museale e monumentale
della Sardegna che:
1) cura la valorizzazione, la
crescita e la fruizione, diffuse e coordinate, dei musei e
delle pinacoteche, nonchè dei beni storici, archeologici,
antropologici, artistici architettonici, paesaggistici ed
ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva
esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove
raccolte espositive;
2) promuove studi e ricerche sui
centri storici della Sardegna, per la loro valorizzazione e
tutela;
c) il sistema delle tradizioni
popolari della Sardegna,che si avvale dell'Istituto
Superiore Regionale Etnografico (ISRE), cui vengono affidate
specifiche funzioni.
Art. 5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità
di cui alla presente legge, è costituito presso l' Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, l' Osservatorio regionale per
la cultura e le lingua sarda, di seguito denominato
Osservatorio.
2. L' Osservatorio è organo
consultivo dell' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e
propone indirizzi generali per il perseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano
di interventi previsto dall' articolo 12, comma 1, nonchè ,
annualmente, proprie valutazioni sull' attività svolta per il
perseguimento dei suindicati obiettivi.
4. L' osservatorio è presieduto dall'
Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline
indicate all' articolo17, di riconosciuto e comprovato
prestigio nella vita culturale sarda, eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna
delle Università della Sardegna, designati dai rispetttivi
Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che,
preposti agli organi del Ministero per i beni culturali ed
ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti
archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici, Soprintendente
archivistico) presiede la Conferenza dei Capi Ufficio ai sensi
dell' articolo 32del DPR 3 dicembre 1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per
la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline
indicate all' articolo17, di riconosciuto e comprovato
prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun
Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della
Pontificia facoltà teologica della Sardegna, designato dal
collegio dei docenti;
g) il Presidente dell' Istituto
Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento
Educativo(IRRSAE);
h) il Coordinatore generale dell'
Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE).
5. Le funzioni di segretario dell'
Osservatorio sono svolte da un funzionario dell' Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, di qualifica non inferiore
alla ottava.
Art. 6
Nomina e durata dell' Osservatorio
1. L' Osservatorio è nominato con
decreto dell' Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa
delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale
o di componente del Parlamento nazionale ed europeo è
incompatibile con quella di membro dell' Osservatorio.
3. I membri dell' Osservatorio possono
essere riconfermati una sola volta, a meno che non siano
nominati in relazione alla carica ricoperta. In caso di loro
dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità ,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la
sostituzione, secondo la procedura prevista per la nomina. I
sostituti durano in carica sino alla scadenza dell'
Osservatorio.
4. I membri elettivi dell'
Osservatorio decadono qualora non intervengano, senza
giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui
alle lett. b)ed f) dell' articolo 5 non vengano designati entro
sessanta giorni dalla richiesta, l' Assessore regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport procede comunque alla nomina dell' Osservatorio e ne
stabilisce l' insediamento.
6. Ai membri dell' Osservatorio, per
la partecipazionealle sedute, spetta un gettone di presenza
nella misura prevista dall' articolo 1, comma 2, lett. a) della
legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della
presente legge, l' Assessore regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
provvede alla nomina dell' Osservatorio entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7
Coordinamento con organi statali
1. L' Assessore della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
garantisce costantemente la coerenza tra le attività dell'
Amministrazione regionale e quelle svolte in Sardegna dalle
Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti di competenza,
anche attraverso la promozione di apposite conferenze miste.
Art. 8
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi,
possono costituire Consulte locali per la cultura e la lingua
dei Sardi, formate da persone competenti in materia, con il
compito di assumere iniziative tese a favorire la conoscenza e
la valorizzazione della cultura e della lingua sarda, anche
nelle sue varianti locali, nonchè di formulare osservazioni e
proposte all' Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare
appositi programmi di attività .
2. L' Amministrazione regionale dovrà
prevedere, tramite l'Osservatorio, i criteri per la
collaborazione con le consulte locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
.1. L' Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport provvede ad istituire il Catalogo generale del patrimonio
culturale della Sardegna, che raccoglie e documenta il complesso
della produzione artistico - culturale della regione,
organizzato secondo modalità che ne favoriscano la
consultazione e l' utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato
propone, avvalendosi dell' Osservatorio - entro un anno dall'
entrata in vigore della presente legge - un progetto per la
raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli archivi,
presenti nei sistemi enegli organismi di cui all' articolo 4 e
negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti
nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi1.
L' Amministrazione regionale realizza
il censimento del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un
progetto che dovrà prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in
ciascuna comunità sarda del lessico ivi usato anche in
collaborazione con le Consulte locali di cui all' articolo 8;
b) l' informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati
dalla ricerca, con particolare attenzione alla elaborazione
dei dizionari generali della lingua sarda, nonchè dell'
atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11
Conferenze annuali
1. L' Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport promuove conferenze annuali sulla cultura e sulla lingua
sarde, alle quali partecipano gli enti locali, le Università ,
le istituzioni scolastiche, le Sovrintendenze e gli operatori
culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a
garantire il raccordo tra la regione e i soggetti operanti nel
settore culturale, sia in fase di elaborazione degli interventi
regionali che in sede di attuazione e verifica, nonchè a
raccogliere osservazioni e proposte che formeranno oggetto di
esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.
Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità
della presente legge la Regione elabora, sentito l'
Osservatorio, un piano triennale di interventi.
2. Il piano triennale è approvato
dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, sentita la Commissione consiliare
competente, entro il 30 giugno dell' anno che precede la sua
decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e
modificato annualmente, secondo le procedure ed il termine
previsti al comma 2, per far fronte a nuove,eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una
equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative
a favore della cultura e della lingua dei Sardi; stimola l'
elaborazione e l' attuazione di progetti e programmi di
sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente
legge; persegue l' armonizzazione degli interventi di politica
culturale previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree
d' intervento e articola in progetti - obiettivo le iniziative
per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3della
presente legge. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici
generali delle aree di intervento e i progetti - obiettivo in
cui questesi articolano;
b) la tipologia, le modalità di
attuazione e gli strumenti di verifica di ogni progetto -
obiettivo;
c) l' entità del finanziamento
complessivo e la sua ripartizione per progetti - obiettivo e
per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di
coordinamento degli interventi programmati con le altre
attività regionali in materia di iniziative culturali, beni
culturali, pubblica istruzione, spettacolo, editoria, nonchè
con altre iniziative promosse dai diversi Assessorati
regionali che abbiano attinenza con le finalità della
presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle
spese relative alle attività per le quali si richiede il
finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei
contributi, dei finanziamenti e degli incentivi previsti dai
successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalita e l' entità
dei finanziamenti a favore di organismi ed iniziative
culturali che fruiscono di contributi dell' Amministrazione
regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di
approvazione del Piano triennale e degli eventuali aggiornamenti
annuali, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, previo parere della competente
Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei
finanziamenti riferiti al triennio.
Art. 13
Interventi finanziari
1. L' Amministrazione regionale
concede a soggettioperanti nel settore culturale, sulla base del
Piano triennale di interventi, contributi finanziari secondo le
seguenti misure e modalità :
a) per le istituzioni scolastiche
100 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati
sino alla concorrenza del 90 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli
enti pubblici emorali e l' Università fino alla concorrenza
dell' 80 per cento delle spese previste, ammesse e
documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o
comunque organizzati nelle forme di legge e senza scopo di
lucro fino alla concorrenza del 60 per centodelle spese
previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi
compresi quelli con scopo di lucro, l' Amministrazione
regionale può concorrere al pagamento degli interessi bancari
per i mutui contratti per le spese di investimento e di
attività secondo le misure e le modalità stabilite con il
piano triennale di cui all' articolo 12.
2. Nell' ambito del Piano triennale e
degli aggiornamenti annuali, tenuto conto del tetto contributivo
fissato alle lettere a), b), c), d) ed e)del comma 1, il
sostegno finanziario può essere ulteriormente graduato
all'interno delle singole categorie dei richiedenti, allo scopo
di promuovere la qualità e la massima diffusione territoriale
delle attività anche in considerazione delle eventuali risorse
integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di
detti soggetti volte a perseguire, sulla base di precisi
indirizzi di programmazione attiva, le seguenti finalità :
a) la raccolta, l' ordinamento e l'
analisi dei varia spetti della realtà culturale della
Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del
patrimonio di cultura popolare e di tradizione orale della
Sardegna;
c) la conservazione e l'
acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti la cultura
sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti
naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti
d'arte e di artigianato, raccolte di strumenti inerenti alle
tradizioni di vita e di lavoro del popolo sardo. Per poter
beneficiare dei contributi di cui al presente capoverso deve
essere garantita la pubblica fruibilità delle raccolte;
d) l' organizzazione di concorsi e
premi per elaborati in prosa, poesia e per canti in lingua
sarda, per la musica, la saggistica e la ricerca scientifica
in Sardegna, specificamente indirizzati all' approfondimento
dei valori culturali del popolo sardo;
e) l' organizzazione di
manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione della
conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte le sue
espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione di testi
audiovisivi in lingua sarda, o comunque relativi alla cultura
dell'Isola, preordinati alla integrazione dei programmi
ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura e di
consultazione utili a fini didattici;
g) l' attuazione di progetti di
interventi socio - educativi coerenti con le finalità della
presente legge, concernenti situazioni particolari di
deprivazione sociale e culturale;
h) l' attuazione di esperienze
educative scolastiche ed extra-scolastiche coerenti con le
finalità della presente legge, inerenti al rapporto
scuola-territorio;
i) l' ideazione e l' attuazione di
progetti di ricerca e di sperimentazione nei settori della
musica, del teatro e delle arti visive finalizzati al raccordo
e al dialogo tra cultura sarda e altreculture;
l) la raccolta, la catalogazione e
l' archiviazione della documentazione storica relativa alla
Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la
trascrizione e la divulgazione di materiali documentali
giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento alla
storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le attività
che più estesamente interessino diverse zone storico -
geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi
regionali e quelli eventualmente concessi da altri soggetti per
la medesima iniziativa non può superare il limite massimo di
finanziamento fissato, per le diverse categorie di intervento,
al comma 1.
5. I contributi sono concessi su
domanda da presentarsi all' Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Piano triennale o
degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda devono
essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto,
composizione aggiornata degli organi sociali nel caso di enti
o soggetti collettivi;
b) indicazione dei beni strumentali
e dell' eventuale personale disponibile e di quello occupato
in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le
società ;
d) relazione illustrativa dei
programmi di attività ;
e) piano economico e bilancio di
previsione.
6. A partire dal secondo anno di
attività , la liquidazione dei contributi assegnati è
subordinata alla presentazione di regolare rendiconto delle
spese ammesse, relativo all' annualità precedente.
7. Le disposizioni contenute nel
presente articolo con riferimento alla lingua e alla cultura
sarde si applicano anche alle attività concernenti la lingua e
la cultura catalana di Alghero, il tabarchino delle isole di
Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Art. 14
Progetti culturali attraverso i mezzidi comunicazione di massa
1. La Regione, nell' ambito di
apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche
attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla
produzione e alla diffusione di programmi radiofonici e
televisivi, nonchè a pubblicazioni su testate giornalistiche in
lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni
dovranno essere la traduzione operativa di specifici progetti
culturali presentati da soggetti pubblici o privati, purchè
rispondenti agli obiettivi indicati dal Piano triennale di cui
all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma
1, da emanarsi entro un anno dall' entrata in vigore delle
presenti norme, dovrà disciplinare, oltre al merito delle
attività , la misura e le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all' entrata in vigore della
legge di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale, con
deliberazione della Giunta, su proposta dell' Assessore
vregionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport, sentito l' Osservatorio e
previo parere della competente Commissione consiliare, potrà
finanziare progetti concernenti programmi e pubblicazioni
indicati al comma 1 che rientrino nelle finalità della presente
legge.
Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità
previste dall' articolo1, l' Amministrazione regionale, su
proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, bandisce borse
di studio nelle materie oggetto della presente legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle
borse di studio sono proposte dall' Osservatorio.
Art. 16
Convenzioni con strutture esterne
1. L' Amministrazione regionale è
autorizzata, per le finalità della presente legge, a stipulare
con istituzioni universitarie, con soggetti pubblici e privati e
con esperti di comprovata competenza ed esperienza in materia di
attività culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di
collaborazione ed i consulenza tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica
annuale del Piano triennale di cui all' articolo 12, dovrà
darsi atto, con apposito allegato, delle convenzioni stipulate
nell' anno precedente e di quelle previste per gli anni
successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI
NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA DIDATTICA
DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Amministrazione regionale
interviene con risorse proprie per sostenere la formazione
scolastica degli allievi e l'aggiornamento del personale docente
e direttivo nelle scuole di ogni ordine e grado, integrando i
corrispondenti interventi dello Stato, a favore delle scuole
che, nell' esercizio dell' autonomia didattica di cui all'
articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell' articolo 21, commi 9 e 10, della legge 15 marzo 1997,
n.59, svolgano attività volte a perseguire le finalità
previste dall' articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono
finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la
maturazione culturale, l' esercizio del diritto allo studio, l'
integrazione degli alunni nella comunità scolastica, di
arricchire il livello delle competenze linguistiche e della
formazione culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi
generali fissati ai sensi dell' articolo 18 ed in relazione ad
obiettivi connessi alle esigenze locali e negli ambiti di
flessibilità curriculare, attraverso progetti formativi
finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua della
Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell' arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della
Sardegna;
e) geografia ed ecologia della
Sardegna;
f) diritto, con specifico
riferimento alle norme consuetudinarie locali e all'
ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18
Indirizzi generali per l' attivazionedi progetti formativi
1. L' Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, per il perseguimento dei fini di cuiall' articolo 17,
predispone, su proposta elaborata dall' Osservatorio, indirizzi
generali per le attività tese a valorizzare lo studio e la
diffusione della cultura e della lingua della Sardegna nelle
scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al
comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale,
previo parere della Commissione consiliare competente.
3. Gli indirizzi generali ed i
conseguenti progetti formativi sono finalizzati ad attivare le
fasi di sperimentazione previste dall' articolo 20 e possono
essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati
della sperimentazione stessa.
Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari
1. L' Amministrazione regionale ha
facoltà di finanziare, presso le Università della Sardegna,
cattedre universitarie e corsi integrativi, destinati alla
formazione del personale docente, da realizzare mediante
contratti di diritto privato, volti all' approfondimento
scientifico delle conoscenze relative alla Sardegna
prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell' articolo 17.
Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità di
cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 28.
Art. 20
Sussidi all' attività di sperimentazione
1. L' Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare le spese sostenute nelle scuole di ogni
ordine e grado che, attraverso i progetti formativi di cui all'
articolo 17, attuino fasi di sperimentazione fondate sui
seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle
diverse varianti in uso nella regione, a partire dalla parlata
della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari
aspetti del patrimonio ambientale, tecnologico, scientifico,
artistico e culturale della Sardegna, anche mediante l'
impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi
educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi
previsti al comma1, l' Amministrazione regionale è altresì
autorizzata ad erogare finanziamenti diretti alla produzione e
alla pubblicazione di testi scolastici o altri strumenti
finalizzati all'insegnamento della cultura e della lingua
sarda, nonchè all' acquisto di materiale didattico di uso
individuale e collettivo.
Art. 21
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di
sperimentazione di cui all' articolo 20, le relazioni sugli
esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna scuola ove hanno
avuto luogo, anche all' Osservatorio, che formulerà una
elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in
riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività
di sperimentazione vengono catalogati e conservati presso l'
Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport. Gli elaborati di sintesi,
corredati dei materiali più significativi prodotti nelle
attività di sperimentazione, vengono resi noti, a cura dello
stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine e grado, che
peraltro possono accedere all' intera documentazione prodotta,
al fine di svolgere ulteriori, analoghe, attività .
Art. 22
Centri di servizi culturali
1. L' Amministrazione regionale, nel
perseguimento della finalità della presente legge ed in
particolare per favorire l' attività di educazione degli adulti
finalizzata alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze,
con particolare riferimento alla lingua, alla cultura e alla
storia della Sardegna, si avvale prioritariamente delle
strutture e del personale dei Centri di servizi culturali di cui
alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 37, integratadall'
articolo 58 della legge regionale 22 gennaio1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela,
valorizzazione, diffusione culturale e linguistica previsti
dagli articoli 6 e 9 della Costituzione della Repubblica e sulla
base della competenza esclusiva in materia di ordinamento degli
enti locali attribuita alla Regione autonoma della Sardegna
dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nelle
assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali
che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti, potrà
essere liberamente usata, nella fase della discussione, la
lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove
venga richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti
e statuti, degli interventi così svolti dovrà essere garantita
la verbalizzazione. Sulla base dei citati ordinamenti, nella
successiva fase deliberativa e nei conseguenti documenti, potrà
essere usata la lingua sarda purchè accompagnata, a cura del
presidente del collegio, dal corrispondente testo in lingua
italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle
comunicazioni orali dei cittadini dirette all' Amministrazione
regionale e a quelle locali è possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall' entrata in
vigore della presente legge tali ammistrazioni adeguano alle
esigenze pratiche poste dalle suindicate finalità le relative
strutture, utilizzando, a tal fine, i corsi di aggiornamento e
qualificazione del personale regionale e locale che l'
Amministrazione regionale predisporrà entro tre mesi dalla
stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto
del comma 4 fanno carico sugli stanziamenti iscritti in conto
dei capitoli 02093, relativamente al personale
dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente al
personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'
anno 1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L' Amministrazione regionale
agevola, attraverso contributi agli enti locali, le ricerche sui
toponimi in lingua sarda e il ripristino degli stessi, anche
mediante l' installazione di cartelli stradali che contengano i
nomi originari delle località ,delle vie, degli edifici e di
tutto quanto è significativo nella memoria storica dei Comuni.
In tali casi le suddette indicazioni andranno ad aggiungersi a
quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25
Interventi a favore della cultura sardafuori dalla Sardegna e
all' estero
1. Ai fini della tutela e della
valorizzazione dell' identità culturale del popolo sardo, anche
all' estero, l'Amministrazione regionale provvede all'
attivazione degli strumenti previsti dalla presente legge anche
con riferimento ai sardi residenti fuori dal territorio
regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di
cui all' articolo12, dovranno trovare specifica previsione i
seguenti interventi:
a) attività informativa e
divulgativa sulle iniziative di rilevante interesse culturale
riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell'
Amministrazione regionale, di iniziative socio - culturali
nelle aree in cui si registra una forte presenza diemigrati
sardi;
c) istituzione di borse di studio a
favore di figli degli emigrati, da usufruire nelle Università
sarde o presso altre istituzioni scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti
conferite, previe le necessarie intese con il Ministro degli
affari esteri, borse di studio a giovani stranieri
appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi,
favorendo al riguardo condizioni di reciprocità
Art. 26
Copertura finanziaria
(omissis) |